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29 aprile 2007

Divieto sondaggi politici ed elettorali.

Mussomeli. Forse non tutti sanno che a partire da ieri, in vista delle elezioni amministrative del 13 e 14 Maggio 2007 in Sicilia, in base all'art. 8, comma 1 della legge n. 28 in vigore dal 23 Febbraio 2000, dal 28 Aprile 2007 non sarà più possibile rendere pubblici i risultati dei sondaggi politici elettorali fino allo svolgimento di eventuali ballottaggi relativi alle elezioni del 27/28 Maggio; La Legge n. 28 in vigore dal 23 febbraio 2000 cita:

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Art. 8.(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.