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05 aprile 2008

Assegni bancari e circolari: dal 30 aprile 2008 cambiano le regole

Cambiamento nel mondo del credito, per contrastare fenomeni di riciclaggio e di evasione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 recante: "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
L’art. 49 del suddetto provvedimento ha introdotto importanti novità in materia di assegni, che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
In pratica, le Banche e Poste Italiane SpA devono rilasciare moduli di assegni bancari e postali già muniti della clausola "non trasferibile", il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali "liberi", pagando la somma di €. 1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo; gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a €. 5.000,00 devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario; gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente emette con le formule "a me stesso", "a me medesimo" "a m.m.", ecc.) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.; gli assegni circolari ed i vaglia cambiari o postali devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario; il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo fino a € 4.999,99 senza la clausola "non trasferibile", pagando la somma di €. 1,50 per ciascun assegno o vaglia a titolo di imposta di bollo; o €. 15,00 per un blocchetto da 10, gli assegni bancari o postali emessi in forma libera ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Per i vecchi libretti di assegno, chi ancora ne possiede potrà continuare ad usarli anche dopo il 30 aprile, purchè si rispettino le nuove normative; andrà, quindi, obbligatoriamente indicata la clausola di non trasferibilità oppure andrà pagato il bollo e rispettato il limite di €. 4.999,00. Bisognerà fare attenzione alle girate, perché se non saranno accompagnate dal codice fiscale di chi le effettua, saranno nulle e l’assegno non potrà essere riscosso. Inoltre, gli assegni liberi potranno essere essere utilizzati soltanto per importi inferiori a €. 5.000,00.
A partire dal 30 aprile in poi, da questa soglia in su scatta l’obbligo della dicitura non trasferibile. Anche per i libretti al portatore la soglia fissata dalle nuove disposizioni non deve superare i 5.000 euro.
I libretti esistenti con saldi superiori dovranno essere estinti o dovranno essere condotti al nuovo limite, prelevando l’eccedenza. In tal caso la data per adeguarsi è fissata al 30 giugno 2009.