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28 giugno 2008

La validità della carta d'identità passa da 5 a 10 anni

Come già anticipato sul post pubblicato il 20 Giugno che potete rileggere cliccando QUI, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112 avente per oggetto: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, raddoppia il periodo di validità della carta d'identità: che da cinque passa a dieci anni.
Il provvedimento dispone all'articolo 31 la modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il raddoppio del periodo di validità del documento.
La disposizione, stabilisce il decreto, si applica anche alle carte d'identità valide; a
i fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra 10 e 90 giorni prima.

Lo stralcio integrale dell'articolo cita quanto segue:

Art. 31.

Durata e rinnovo della carta d'identità
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.