NEWS:

08 giugno 2008

Per l' Ici già pagata il rimborso sarà automatico

Aggiornamenti rispetto al post che potete rileggere cliccando QUI, pubblicato il 5 giugno su come ottenere il rimborso dell'Ici, i soldi saranno restituiti senza la necessità di alcuna istanza da parte del contribuente.
Da notare che i cittadini italiani residenti all’estero non possono beneficiare dell’esenzione.
La
risoluzione n. 12 (file pdf) del dipartimento delle Finanze precisa alcuni chiarimenti sulle nuove regole riguardanti l’Ici.
Il primo interessa chi ha già pagato l’imposta: il rimborso deve essere fatto d’ufficio, senza bisogno di alcuna istanza, in attuazione dei principi previsti dallo
Statuto dei contribuente.
L’intervento del dipartimento conferma, che la norma di riferimento è l’articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/92.
Ciò sta a significare che l’abitazione principale coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria del contribuente.
Inoltre l’esenzione è estesa agli immobili degli Iacp o degli enti derivanti dalla trasformazione di tali istituti; agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati ai soci che li adibiscono ad abitazione principale; all’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, proprietà del coniuge assegnatario.
Nessuna esenzione, per gli appartamenti non locati appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero.
La norma che li assimila all’abitazione principale non è richiamata del decreto legge n. 93/08.
Confermato il pagamento dell’Ici per case di lusso, ville e castelli.
Le pertinenze, box e cantina, dell’abitazione principale rientrano nel beneficio spettante per la casa di abitazione.